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Ordinanza — n. 47483/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging motivation regarding drug therapy and hearing the bell.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lebbiati Sonny inadmissible for contesting the reasoning behind a declaration of responsibility for a crime under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued against the court's assessment of whether drug therapy prevented him from hearing the police bell during a control, but the Court found this ground impermissible in a legitimacy proceeding. Consequently, the appeal was rejected because the contested issue was merely a re-evaluation of evidence already thoroughly examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a decision regarding the assessment of evidence or the application of a specific legal provision is inadmissible in a legitimacy proceeding if the lower court's reasoning is logically coherent and based on an exhaustive review of the probative data.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legitimacy proceeding limits drug therapy defense police control hearing Article 385 Penal Code re-evaluation of evidence Cassa delle ammende dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lebbiati Sonny, nato ad Alba il 27.12.1991 avverso la sentenza del 08/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile , OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori non essendo stata provata l'assunzione di una terapia farmacologica tale da comportare che l'imputato non avesse udito il campanello al momento del controllo ( pagg. 3-4 della sentenza della Corte d'Appello di Torino).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ielle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/