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Ordinanza — n. 47481/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47481/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da fsi2 Arcuri Aurelio, nato a Palermo il 02.10. avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche; Considerato in particolare che nel motivo di ricorso si censura la mancata esclusione della responsabilità per il reato in esame viceversa già adeguatamente vaglial:a e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2-3 del provvedimento impugnato); nonché l'omessa esclusione della recidiva che non era stata dedotta in appello (pag. 2 del provvedimento impugnato).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche; Considerato in particolare che nel motivo di ricorso si censura la mancata esclusione della responsabilità per il reato in esame viceversa già adeguatamente vaglial:a e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2-3 del provvedimento impugnato); nonché l'omessa esclusione della recidiva che non era stata dedotta in appello (pag. 2 del provvedimento impugnato).

Parole chiave

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atti impugnabili violenza o minaccia contro le autorità prova del timore di persecuzione domanda di ricusazione censura costituzionale pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da fsi2 Arcuri Aurelio, nato a Palermo il 02.10. avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche; Considerato in particolare che nel motivo di ricorso si censura la mancata esclusione della responsabilità per il reato in esame viceversa già adeguatamente vaglial:a e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2-3 del provvedimento impugnato); nonché l'omessa esclusione della recidiva che non era stata dedotta in appello (pag. 2 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/