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Ordinanza — n. 47480/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47480/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Miracapillo Michele, nato a Bari il 24.10.1974 avverso la sentenza del 09/12/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti il reato di cui all'art. 336 c.p., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 336 c.p; Ordinanza — n. 47480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Che con il primo motivo, inerente alla nullità del decreto di citazione della Corte d'Appello notificato all'avvocato sospeso dall'albo professionale, la giurisprudenza (Cass. Ord.19172/2016; Cass. Ord. 18992/2016) è pacifica nel ritenere che la parte ha l'onere di attivarsi per una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo; da ciò deriva che non è configurabile alcuna nullità per diretto di citazione anche, come nel caso in esame, al fine di richiedere tempestivamente la trattazione orale del processo.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile notificazione valida corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 336 c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Miracapillo Michele, nato a Bari il 24.10.1974 avverso la sentenza del 09/12/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti il reato di cui all'art. 336 c.p., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Che con il primo motivo, inerente alla nullità del decreto di citazione della Corte d'Appello notificato all'avvocato sospeso dall'albo professionale, la giurisprudenza (Cass. Ord.19172/2016; Cass. Ord. 18992/2016) è pacifica nel ritenere che la parte ha l'onere di attivarsi per una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo; da ciò deriva che non è configurabile alcuna nullità per diretto di citazione anche, come nel caso in esame, al fine di richiedere tempestivamente la trattazione orale del processo.

Che anche il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è adeguatamente motivata così come risultante dal provvedimento impugnato (cifr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il