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Ordinanza — n. 47478/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47478/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAALA MOHAMED AZIZ ( CUI 065K7ZQ) nato il 23/06/1981 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE; Letto il ricorso di Mohamed Aziz Chaala; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e violazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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azione intesa alla dichiarazione di responsabilità confessione testimone a carico verdetto di colpevolezza accusa penale perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Mohamed Aziz Chaala; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e violazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAALA MOHAMED AZIZ ( CUI 065K7ZQ) nato il 23/06/1981 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Aziz Chaala; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e violazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. NI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere