Ordinanza — n. 47477/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO DOMENICO nato a CATANIA il 23/08/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE; Letto il ricorso di Domenico Viscuso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria e l'apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva ed alla mancata sostituzione della pena detentiva, sono fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravarne e, pertanto, si profilano non specifici; rilevato inoltre che le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove sia in ordine alla conferma della responsabilità e della sanzione che alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47477/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenut che, sui punti contestati, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura essendo aderente alle emergenze processuali e prova di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO DOMENICO nato a CATANIA il 23/08/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Viscuso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria e l'apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva ed alla mancata sostituzione della pena detentiva, sono fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravarne e, pertanto, si profilano non specifici; rilevato inoltre che le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove sia in ordine alla conferma della responsabilità e della sanzione che alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Ritenut che, sui punti contestati, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura essendo aderente alle emergenze processuali e prova di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consig