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Ordinanza — n. 47475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO GABRIELE nato a NAPOLI il 01/08/1989 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE; Letto il ricorso di Gabriele Iuliano; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la motivazione posta a fondamento della conferma della responsabilità non superano soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità. Peraltro la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, ha rilevato come le prove raccolte consentissero di confermare la provenienza delittuosa degli assegni e la consapevolezza di tale provenienza in capo al ricorrente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, ha rilevato come le prove raccolte consentissero di confermare la provenienza delittuosa degli assegni e la consapevolezza di tale provenienza in capo al ricorrente.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio inverosimiglianza delle persecuzioni riesame della rendita AI incapacità di discernimento riesame dell'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO GABRIELE nato a NAPOLI il 01/08/1989 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriele Iuliano; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la motivazione posta a fondamento della conferma della responsabilità non superano soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità. Peraltro la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, ha rilevato come le prove raccolte consentissero di confermare la provenienza delittuosa degli assegni e la consapevolezza di tale provenienza in capo al ricorrente.

Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Con riferimento alle censure rivolte nei confronti della mancata esclusione della recidiva il collegio rileva che, benché la Corte d'appello abbia fatto riferimento esclusivamente ai precedenti per confermare l'aggravante, la e motivazione non può considerarsi "carente" perché offre una adeguata risposta alla doglianza proposta con l'atto di appello con la quale si contestava la valutazione negativa della personalità di Iuiano. Considerata la circoscrizione del devoluto, la motivazione contestata si profila adeguata e coerente e non si presta ad alcuna censura (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il