Ordinanza — n. 47474/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA PASQUALE nato a BARI il 13/07/1968 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; # Letto il ricorso di Pasquale Caricola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un'accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità della condotta, nonché la negativa personalità dell'imputato emergente dai numerosi precedenti 'penali, circostanze che ostavano alla concessione del beneficio invocato(si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un'accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità della condotta, nonché la negativa personalità dell'imputato emergente dai numerosi precedenti 'penali, circostanze che ostavano alla concessione del beneficio invocato(si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA PASQUALE nato a BARI il 13/07/1968 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; #
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Caricola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un'accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità della condotta, nonché la negativa personalità dell'imputato emergente dai numerosi precedenti 'penali, circostanze che ostavano alla concessione del beneficio invocato(si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione di non si presta ad alcuna censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigli