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Ordinanza — n. 47473/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47473/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVARDI VINCENZO nato a TRANI il 19/10/1993 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Vincenzo Vivardi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie del tentativo e della diminuente di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47473/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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vizio di procedura rinvio del dibattimento diritti della difesa difesa penale testimonianza della vittima testimone a discarico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVARDI VINCENZO nato a TRANI il 19/10/1993 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Vincenzo Vivardi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie del tentativo e della diminuente di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte dì una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.1111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere