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Ordinanza — n. 47472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRELLI SONIA nato a GENOVA il 30/09/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Sonia Currelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 640, 62 bis, 131 bis e 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640, 62 bis, 131 bis e 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione sostituzione dei motivi allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentita perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRELLI SONIA nato a GENOVA il 30/09/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sonia Currelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 640, 62 bis, 131 bis e 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata', non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato peraltro che la richiesta che denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentita perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Co