Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Casola inadmissible and ordered him to pay court costs. Casola argued that his right of defense was violated because the appeal deadline was not respected, claiming a general nullity. The court rejected this, noting the defect did not meet the admissibility threshold and that the specific complaint was unfounded because the relevant law was not yet in force at the time of the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of the right of defense constitutes a general nullity raised for the first time at the cassation level and is manifestly unfounded due to the non-existence of the cited regulation at the relevant time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOLA GENNARO nato a NAPOLI il 09/11/1996 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gennaro Casola; ritenuto che la violazione del diritto di difesa correlata al mancato rispetto dei termini per comparire in sede di appello non supera la soglia di ammissibilità in quanto il vizio dedotto integra - in astratto - una nullità generale a regime intermedio dedotta per la prima volta in Cassazione. A ciò si aggiunge che - in concreto - la doglianza è manifestamente infondata, in quanto nel periodo in cui si è celebrato il processo non era in vigore il cil.lgs n. 150 del 2022 ed il termine da rispettare era di soli 20 giorni; le altre doglianze proposte sia in ordine alla conferma di responsabilità che alla quantificazione della pena reiterano quelle già proposte con la prima impugnazione che la Corte d'appello riteneva infondate con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Invero la Corte d'appello offriva una motivazione esaustiva in ordine di identificazione del ricorrente e chiariva altresì le ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena, rilevando come la confessione fosse parziale e giustificata dalla univocità degli elementi di prova raccolti (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 211 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Con