Italian court dismisses appeal as generic and vague, violating procedural code requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Granata inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a review of the lower court's reasoning, but the court found the complaint generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power because the appeal failed to identify the precise elements underlying the criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements on which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA SALVATORE nato a NAPOLI il 24/07/198.3 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Granata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consiglie