Ordinanza — n. 47469/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a VILLA LITERNO il 15/08/1977 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE; Letto il ricorso di Giuseppe Cavaliere; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ex arl:t. 62 bis e 133 cod. pen. in quanto non si confronta coni aconsolidata giurisprudenza secondo cui in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47469/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della quantificazione della pena inflitta al ricorrente non si presta ad alcuna censura in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a VILLA LITERNO il 15/08/1977 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Cavaliere; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ex arl:t. 62 bis e 133 cod. pen. in quanto non si confronta coni aconsolidata giurisprudenza secondo cui in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della quantificazione della pena inflitta al ricorrente non si presta ad alcuna censura in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigli