Ordinanza — n. 47468/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE SALVATORE nato a PALERMO il 10/06/1971 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso principale di Salvatore Giacalone, depositato in Cancelleria in data 05/04/2023; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 585, comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47468/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE SALVATORE nato a PALERMO il 10/06/1971 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso principale di Salvatore Giacalone, depositato in Cancelleria in data 05/04/2023; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; L'inammissibilità del ricorso principale preclude lo scrutinio dei motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere