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Ordinanza — n. 47467/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47467/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTANARO FRANCESCO nato a VISCIANO il 03/03/1961 MONTANARO GIUSEPPE nato a AVELLINO il 26/08/1981 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTANARO FRANCESCO nato a VISCIANO il 03/03/1961 MONTANARO GIUSEPPE nato a AVELLINO il 26/08/1981 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale recupero dei costi addebito di tasse procedimento antisovvenzioni spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTANARO FRANCESCO nato a VISCIANO il 03/03/1961 MONTANARO GIUSEPPE nato a AVELLINO il 26/08/1981 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Montanaro e Giuseppe Montanaro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 1:10 e 641 cod. pen., nonché la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigl