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Ordinanza — n. 47466/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARDHASHI ALKET ( CUI O1LGX0Y) nato il 26/01/1975 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE; Letto il ricorso di Alket Kardhashi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 116 comma secondo cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha rilevato l'assenza di elementi positivi (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione accusa penale verdetto di colpevolezza atti impugnabili responsabilità penale dei minori asserzione difendibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARDHASHI ALKET ( CUI O1LGX0Y) nato il 26/01/1975 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alket Kardhashi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 116 comma secondo cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha rilevato l'assenza di elementi positivi (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consiglie