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Ordinanza — n. 47464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC DENIS nato a FORLIMPOPOLI il 08/12/1989 SEFEROVIC ALEKSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha confermato la pena inflitta dal Tribunale ritenendola equa (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena gravità della pena controllo della commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Denis Halilovic e Aleksander Seferovic; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC DENIS nato a FORLIMPOPOLI il 08/12/1989 SEFEROVIC ALEKSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Denis Halilovic e Aleksander Seferovic; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 133 cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) le attenuanti generiche risultano concesse; (b) le doglianze in ordine alla quantificazione della pena non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha confermato la pena inflitta dal Tribunale ritenendola equa (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 I