Ordinanza — n. 47462/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FONSO MICHELE nato a MELFI il 05/08/1969 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE; E CON:SIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Michele Del Fonso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dalla sentenza impugnata che ha disatteso la versione alternativa prospettata dalla difesa con motivazione aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47462/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si ribadisce, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FONSO MICHELE nato a MELFI il 05/08/1969 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CON:SIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Michele Del Fonso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dalla sentenza impugnata che ha disatteso la versione alternativa prospettata dalla difesa con motivazione aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Si ribadisce, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigl