Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47459/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47459/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRACCHINI SIMONA nato a ASTI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Simona Beltracchini, ritenuto che le doglianze proposte in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sono manifestamente infondate in quanto ricorrente contesta l'inquadramento delle condotte nella fattispecie della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava come immediatamente dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si fosse messa alla ricerca degli autori rintracciandoli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 47459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116 cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava come immediatamente dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si fosse messa alla ricerca degli autori rintracciandoli.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati violenti concorso proprio rapina qualificata sorpasso non consentito crimine di aggressione uso sproporzionato della forza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 116 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRACCHINI SIMONA nato a ASTI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simona Beltracchini, ritenuto che le doglianze proposte in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sono manifestamente infondate in quanto ricorrente contesta l'inquadramento delle condotte nella fattispecie della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava come immediatamente dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si fosse messa alla ricerca degli autori rintracciandoli.

Questi si rendevano conto di essere scoperti e mentre la ricorrente si dava alla fuga , il correo poneva in essere la violenza che legittimava l'inquadramento della condotta concorsuale nella fattispecie contestata della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell'art.116 cod. pen.): si tratta di una motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali che non si presta alcuna censura in questa sede (pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consig