Ordinanza — n. 47459/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRACCHINI SIMONA nato a ASTI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Simona Beltracchini, ritenuto che le doglianze proposte in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sono manifestamente infondate in quanto ricorrente contesta l'inquadramento delle condotte nella fattispecie della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava come immediatamente dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si fosse messa alla ricerca degli autori rintracciandoli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 47459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116 cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava come immediatamente dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si fosse messa alla ricerca degli autori rintracciandoli.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRACCHINI SIMONA nato a ASTI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Simona Beltracchini, ritenuto che le doglianze proposte in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sono manifestamente infondate in quanto ricorrente contesta l'inquadramento delle condotte nella fattispecie della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava come immediatamente dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si fosse messa alla ricerca degli autori rintracciandoli.
Questi si rendevano conto di essere scoperti e mentre la ricorrente si dava alla fuga , il correo poneva in essere la violenza che legittimava l'inquadramento della condotta concorsuale nella fattispecie contestata della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell'art.116 cod. pen.): si tratta di una motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali che non si presta alcuna censura in questa sede (pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consig