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Ordinanza — n. 47458/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCI FLAVIO nato a ROMA il 17/12/1979 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Flavio Scarci; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 1, cod. pen. (con specifico riferimento all'omessa disamina di elementi e circostanze determinanti quanto alla verifica dei presupposti del reato), non supera la soglia di ammissibilità poiché fondato su motivi che si risolvono nella rEúterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628, comma 1, cod. pen. (con specifico riferimento all'omessa disamina di elementi e circostanze determinanti quanto alla verifica dei presupposti del reato), non supera la soglia di ammissibilità poiché fondato su motivi che si risolvono nella rEúterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate revisione in materia penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCI FLAVIO nato a ROMA il 17/12/1979 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Flavio Scarci; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 628, comma 1, cod. pen. (con specifico riferimento all'omessa disamina di elementi e circostanze determinanti quanto alla verifica dei presupposti del reato), non supera la soglia di ammissibilità poiché fondato su motivi che si risolvono nella rEúterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consiglier