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Ordinanza — n. 47457/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47457/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUHIYA BADR nato il 24/04/2002 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE; Letto il ricorso di Badr Ouhiya; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità insta per una rivalutazione del trattamento sanzionaltorio, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47457/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità insta per una rivalutazione del trattamento sanzionaltorio, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso di Badr Ouhiya; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUHIYA BADR nato il 24/04/2002 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA REECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Badr Ouhiya; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità insta per una rivalutazione del trattamento sanzionaltorio, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), posta a fondamento del diniego contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 163, comma 3, cod. pen., contesta la valutazione è in ordine alla prognosi infausta relativa alla capacità delinquere effettuata dalla Corte di appello e dal tribunale, anche in questo caso invocando una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consig