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Ordinanza — n. 47456/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA MARCO nato a ROMA il 03/10/1999 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Marco Costa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive e la competenza del giudice di legittimità Il ricorrente, peraltro, contesta specificamente il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nella parte in cui lo stessa ritiene ostative per la concessione dell'attenuante invocata le particolari modalità del fatto, anche tenuto conto della rilevante pericolosità manifestata dati corrente, effettuando una interpretazione coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive e la competenza del giudice di legittimità Il ricorrente, peraltro, contesta specificamente il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nella parte in cui lo stessa ritiene ostative per la concessione dell'attenuante invocata le particolari modalità del fatto, anche tenuto conto della rilevante pericolosità manifestata dati corrente, effettuando una interpretazione coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi di rigore allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA MARCO nato a ROMA il 03/10/1999 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Costa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive e la competenza del giudice di legittimità Il ricorrente, peraltro, contesta specificamente il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nella parte in cui lo stessa ritiene ostative per la concessione dell'attenuante invocata le particolari modalità del fatto, anche tenuto conto della rilevante pericolosità manifestata dati corrente, effettuando una interpretazione coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigl