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Ordinanza — n. 47455/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROIETTI WALTER nato a ROMA il 11/07/1974 CAGGEGI GIANLUCA nato a ROMA il 25/07/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Gianluca Caggeggi con la quale lo stesso contestava sia il percorso argomentativo posto sostegno della conferma di responsabilità, sia quello relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che entrambi i motivi non superano la soglia inammissibilità in quanto si risolvono le richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi del della motivazione manifesti e decisivi in grado di incrinare la tenuta logica della sentenza impugnata; invero, contrariamente a quanto dedotto, sia un punto di responsabilità, che in punto di quantificazione della sanzione la sentenza non si presta ad alcuna censura essendo una motivazione priva di vizi, coerente con gli elementi di prova raccolti e rispettosa le linee ermeneutiche tracciate dalla Cassazione (penultima pagina della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tale impianto motivazionale mette in evidenza l'accresciuta pericolosità e colpevolezza del ricorrente: la motivazione contestata si profila, dunque, coerente con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e on si presta ad alcuna censura. rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale proporzionalità della pena pentito riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROIETTI WALTER nato a ROMA il 11/07/1974 CAGGEGI GIANLUCA nato a ROMA il 25/07/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Caggeggi con la quale lo stesso contestava sia il percorso argomentativo posto sostegno della conferma di responsabilità, sia quello relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che entrambi i motivi non superano la soglia inammissibilità in quanto si risolvono le richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi del della motivazione manifesti e decisivi in grado di incrinare la tenuta logica della sentenza impugnata; invero, contrariamente a quanto dedotto, sia un punto di responsabilità, che in punto di quantificazione della sanzione la sentenza non si presta ad alcuna censura essendo una motivazione priva di vizi, coerente con gli elementi di prova raccolti e rispettosa le linee ermeneutiche tracciate dalla Cassazione (penultima pagina della sentenza impugnata).

Letto il ricorso di Walter Proietti - le cui ragioni sono state ribadite come memoria firma dell'avvocato Rocco Marsiglia con il quale si contestava il riconoscimento della recidiva reiterata dato che la motivazione faceva esclusivo riferimento e i precedenti ventati senza nessun riferimento al concreto accrescimento della pericolosità il collegio ritiene che si tratti di motivo manifestamente infondato tenuto conto che la motivazione, seppur sintetica, ha fornito una adeguata risposta all'appello, con il quale si contestava la scelta di applicare la recidiva; invero la Corte territoriale evidenziava sia la sussistenza dei precedenti penali (anche specifici), sia le particolari circostanze dell'azione, che davano conto di come la pregressa biografia criminale avesse integrato la spinta criminogena per la consumazione del reato per cui si procede.

Tale impianto motivazionale mette in evidenza l'accresciuta pericolosità e colpevolezza del ricorrente: la motivazione contestata si profila, dunque, coerente con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e on si presta ad alcuna censura. rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10