Ordinanza — n. 47453/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANNI CLAUDIO nato a ROMA il 26/09/1968 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E CONSIDERATO IN IMMO Letto il ricorso di Claudio Lanni; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt.110 e 628 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove alla base del giudizio di responsabilità non superano la soglia di ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47453/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove alla base del giudizio di responsabilità non superano la soglia di ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANNI CLAUDIO nato a ROMA il 26/09/1968 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN IMMO Letto il ricorso di Claudio Lanni; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt.110 e 628 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove alla base del giudizio di responsabilità non superano la soglia di ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Invero la Corte di appello, con motivazione ineccepibile ribadiva quanto già ritenuto dal Tribunale, ritenendo che il rinvenimento della merce rapinata nella disponibilità del ricorrente e il contenuto dei file audio estratti dal suo telefono dimostrassero che lo stesso aveva concorso alla rapina rafforzando il proposito criminoso rendendosi ex ante disponibile a vendere la merce trafugata (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigli