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Ordinanza — n. 47452/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47452/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IASIO LORETA MARIA nato a SAN SEVERO il 15/07/1984 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Loreta Maria Di Iasio, ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso si configurano come reiterative di quelle già avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi ineccepibile motivazione offerta sui punti contestati dalla Corte di merito. Il ricorrente contesta, infatti, la conferma di responsabilità con specifico riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie del tentato furto, o, al più, della tentata rapina. Invero la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, o rivalutazione, rilevava come il delitto di rapina impropria doveva ritenersi consumato, e non semplicemente tentato, perché, ai fini della consumazione, non era necessario l'impossessamento della cosa mobile altrui, ma piuttosto la semplice sottrazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di liegíttimità (pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente contesta, infatti, la conferma di responsabilità con specifico riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie del tentato furto, o, al più, della tentata rapina. Invero la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, o rivalutazione, rilevava come il delitto di rapina impropria doveva ritenersi consumato, e non semplicemente tentato, perché, ai fini della consumazione, non era necessario l'impossessamento della cosa mobile altrui, ma piuttosto la semplice sottrazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di liegíttimità (pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina tentata rapina infrazione privilegiata reato di poca entità ripudiazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IASIO LORETA MARIA nato a SAN SEVERO il 15/07/1984 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Loreta Maria Di Iasio, ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso si configurano come reiterative di quelle già avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi ineccepibile motivazione offerta sui punti contestati dalla Corte di merito. Il ricorrente contesta, infatti, la conferma di responsabilità con specifico riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie del tentato furto, o, al più, della tentata rapina. Invero la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, o rivalutazione, rilevava come il delitto di rapina impropria doveva ritenersi consumato, e non semplicemente tentato, perché, ai fini della consumazione, non era necessario l'impossessamento della cosa mobile altrui, ma piuttosto la semplice sottrazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di liegíttimità (pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consig