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Ordinanza — n. 47451/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/12/1980 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Pasquale Capasso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine all'intervenuto integrale ristoro dei danni patiti in favore della p.o. (atto a poter incidere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di equivalenza, senza l'indicazione ci vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per giustificare il trattamento sanzionatorio contestato; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: (atto a poter incidere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di equivalenza, senza l'indicazione ci vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per giustificare il trattamento sanzionatorio contestato; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena consolidamento del debito attenuazione libera della pena condono delle spese procedurali restituzione dei sussidi statali ritiro dell'azione giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/12/1980 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Capasso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine all'intervenuto integrale ristoro dei danni patiti in favore della p.o. (atto a poter incidere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di equivalenza, senza l'indicazione ci vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per giustificare il trattamento sanzionatorio contestato; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consi