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Ordinanza — n. 47449/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47449/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47449/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED HAMDAM ANDREA nato a ROMA il 15/10/1980 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Mohamed Hamdam Andrea; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'omessa motivazione e la violazione della legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/75 e alla condanna alla sola pena dell'ammenda, sono manifestamente infondati atteso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata da cui risultano - seppur con motivazione implicita - le ragioni del rigetto della richiesta difensiva);si ribadisce infatti che n materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01); rilevato che le sanzioni in ordine alla commisurazione della pena sono aspecifiche in quanto non contestano la definizione degli aumenti per la continuazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47449/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 3, L. 110/75 e alla condanna alla sola pena dell'ammenda, sono manifestamente infondati atteso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata da cui risultano - seppur con motivazione implicita - le ragioni del rigetto della richiesta difensiva);si ribadisce infatti che n materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01); rilevato che le sanzioni in ordine alla commisurazione della pena sono aspecifiche in quanto non contestano la definizione degli aumenti per la continuazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED HAMDAM ANDREA nato a ROMA il 15/10/1980 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Hamdam Andrea; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'omessa motivazione e la violazione della legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/75 e alla condanna alla sola pena dell'ammenda, sono manifestamente infondati atteso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata da cui risultano - seppur con motivazione implicita - le ragioni del rigetto della richiesta difensiva);si ribadisce infatti che n materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01); rilevato che le sanzioni in ordine alla commisurazione della pena sono aspecifiche in quanto non contestano la definizione degli aumenti per la continuazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il