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Ordinanza — n. 47448/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORIANI MASSIMILIANO nato a ROMA il 05/09/1969 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Massimiliano Moriani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del reato, è indeducibile poiché fondato su motivi che reiterano di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzrbne di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 47448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Massimiliano Moriani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del reato, è indeducibile poiché fondato su motivi che reiterano di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzrbne di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori circostanza attenuante motivi di cassazione proporzionalità della pena revisione della sentenza penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Massimiliano Moriani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORIANI MASSIMILIANO nato a ROMA il 05/09/1969 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Moriani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del reato, è indeducibile poiché fondato su motivi che reiterano di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzrbne di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere