Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47445/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47445/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47445/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRCO ALESSIO VITO nato a MARSALA il 10/05/1.995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE; Letto il ricorso di Alessio Vito Chirco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Invero la Corte di appello riteneva che non vi fosse prova del risarcimento posto a fondamento dell'istanza di contenimento della sanzione irrogata, in quanto la dichiarazione prodotta dalla difesa - e non allegata al ricorso in violazione dell'onere di autosufficienza - non era rilevante al fine del riconoscimento dell'attenuante. Del pari l'attenuante prevista dall'art. 62, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Invero la Corte di appello riteneva che non vi fosse prova del risarcimento posto a fondamento dell'istanza di contenimento della sanzione irrogata, in quanto la dichiarazione prodotta dalla difesa - e non allegata al ricorso in violazione dell'onere di autosufficienza - non era rilevante al fine del riconoscimento dell'attenuante. Del pari l'attenuante prevista dall'art. 62, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
alibi allegazioni d'asilo contraddittorie deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare procedimento in contumacia testimonianza della vittima
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRCO ALESSIO VITO nato a MARSALA il 10/05/1.995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Vito Chirco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Invero la Corte di appello riteneva che non vi fosse prova del risarcimento posto a fondamento dell'istanza di contenimento della sanzione irrogata, in quanto la dichiarazione prodotta dalla difesa - e non allegata al ricorso in violazione dell'onere di autosufficienza - non era rilevante al fine del riconoscimento dell'attenuante. Del pari l'attenuante prevista dall'art. 62, n.

4) cod. pen. non veniva concessa con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle prove raccolte in quanto le modalità complessive delle aggressioni predatorie ostavano al suo riconoscimento nonostante la modestia delle somme estorte (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consig