Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmelo Patricola inadmissible and ordered him to pay court costs. Patricola argued that the Court of Appeal of Palermo erred in finding the psychological element of the crime under Article 648 of the Penal Code, but his claims merely repeated points already rejected at the appellate level. The court rejected the appeal because the arguments lacked the necessary specificity and critical depth required to challenge the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already dismissed by the court of first instance without providing a specific, argumented critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRICOLA CARMELO nato a PALERMO il 05/03/1985 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carmelo Patricola; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato ex art. 648 cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere