Ordinanza — n. 47443/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Giovanni Lo Monaco; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in punto di prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla colpevolezza dell'imputato ex art. 648 cod. pen., con specifico riguardo alla c credibilità del teste Buarnè, e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente e pagg. 4 e 5 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. in relazione alla colpevolezza dell'imputato ex art. 648 cod. pen., con specifico riguardo alla c credibilità del teste Buarnè, e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente e pagg. 4 e 5 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Lo Monaco; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in punto di prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla colpevolezza dell'imputato ex art. 648 cod. pen., con specifico riguardo alla c credibilità del teste Buarnè, e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente e pagg. 4 e 5 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigl