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Ordinanza — n. 47440/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENTILE RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/11/1988 GENTILE MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/11/1990 GENTILE GAETANO nato a VIESTE il 23/02/1955 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una motivazione aderente alle emergenze processuali rispetto alla quale il ricorso si risolve nella richiesta dm una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione molto grave infrazione privilegiata reato di pericolo condotta colpevole reati contro il patrimonio oggetto pericoloso
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENTILE RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/11/1988 GENTILE MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/11/1990 GENTILE GAETANO nato a VIESTE il 23/02/1955 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Raffaele Gentile, Michele Gentile e Gaetano Gentile, con i quali, il relazione alla conferma di responsabilità per il danneggiamento, si contestava la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Il ricorrente deduceva che l'aggravante non avrebbe potuto essere riconosciuta tenuto conto che il danneggiamento era avvenuto alla contestuale presenza sia della proprietaria che dell'utilizzatore del veicolo. Il collegio rileva che si tratta di una doglianza che non supera la soglia di ammissibilità in quanto ripropone quella già avanzate con la prima impugnazione e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione priva di vizi logici: la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, riteneva che la vettura danneggiata, pur essendo in prossimità dell'abitazione del proprietario, non poteva che essere soggetta ad un controllo meramente eventuale e saltuario, come dimostrava il fatto che lo stesso risultava aver preso contezza dell'azione in quanto affacciatosi fortuitamente sul balcone (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione aderente alle emergenze processuali rispetto alla quale il ricorso si risolve nella richiesta dm una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 I