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Ordinanza — n. 47439/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47439/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ION VIOREL DANIEL nato il 12/12/1993 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Ion Viorel Daniel; ritenuto che la richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n. 6 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione; e che, comunque, dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio emerge l'esclusione implicita del riconoscimento dell'attenuante tenuto conto che l'offerta di risarcimento è stato ritenuto idoneo a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione; e che, comunque, dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio emerge l'esclusione implicita del riconoscimento dell'attenuante tenuto conto che l'offerta di risarcimento è stato ritenuto idoneo a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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proposta con riserva di revoca restituzione delle prestazioni istanza tardiva di restituzione dei termini condono delle spese procedurali opposizione tardiva assistenza ulteriore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ION VIOREL DANIEL nato il 12/12/1993 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ion Viorel Daniel; ritenuto che la richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n. 6 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione; e che, comunque, dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio emerge l'esclusione implicita del riconoscimento dell'attenuante tenuto conto che l'offerta di risarcimento è stato ritenuto idoneo a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere E