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Ordinanza — n. 47438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA ROCCO nato a SAN SEVERO il 29/06/1971 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA R.ECCHIONE; Letto il ricorso di Rocco La Pietra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme penali e processuali in relazione agli artt. 707 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del proprio convincimento, pertinentemente rigettando la prospettazione alternativa di merito, riproposta in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. :I e 2 della sentenza impugnata); ribadito che esula, infatti, dai poteri dellla Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 47438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del proprio convincimento, pertinentemente rigettando la prospettazione alternativa di merito, riproposta in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. :I e 2 della sentenza impugnata); ribadito che esula, infatti, dai poteri dellla Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione inutilizzabilità delle prove illecite motivi validi causa legittima confisca di valori patrimoniali motivo vertente sullo sviamento di potere

Disposizioni normative citate

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artt. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Rocco La Pietra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme penali e processuali in relazione agli artt. 707 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA ROCCO nato a SAN SEVERO il 29/06/1971 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA R.ECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rocco La Pietra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme penali e processuali in relazione agli artt. 707 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del proprio convincimento, pertinentemente rigettando la prospettazione alternativa di merito, riproposta in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. :I e 2 della sentenza impugnata); ribadito che esula, infatti, dai poteri dellla Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigli