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Ordinanza — n. 47437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA NUNZIO nato a VERCELLI il 25/03/1972 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Nunzio Colonna; ritenuto che le doglianze in ordine alla responsabilità sono generiche non superano pertanto la soglia di ammissibilità in quanto si limitano a contestare in modo aspecifico la conferma dell'accertamento di responsabilità per il reato di ricettazione considerato inoltre che la doglianza in ordine la mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 648 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione e che, pertanto, si registra una insanabile frattura della catena devolutiva, con violazione dell'ari:. 606, comma 3 cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere Est

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 47437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione e che, pertanto, si registra una insanabile frattura della catena devolutiva, con violazione dell'ari:. 606, comma 3 cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere Est

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente pericolo di collusione con testimoni considerazioni di protezione ambientale inquinamento accidentale allegazioni di persecuzione contraddittorie responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA NUNZIO nato a VERCELLI il 25/03/1972 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nunzio Colonna; ritenuto che le doglianze in ordine alla responsabilità sono generiche non superano pertanto la soglia di ammissibilità in quanto si limitano a contestare in modo aspecifico la conferma dell'accertamento di responsabilità per il reato di ricettazione considerato inoltre che la doglianza in ordine la mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 648 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione e che, pertanto, si registra una insanabile frattura della catena devolutiva, con violazione dell'ari:. 606, comma 3 cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere Est