Ordinanza — n. 47435/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHAMI GHITA nato il 11/08/1977 DELLA GHERARDESCA KRISTIAN nato a ROMA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letti i ricorsi di Della Gherardesca Kristian e Chami Ghita; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano per il Della Gherardesca il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 110, 640 e 62-bis cod. pen. e per la Chami la violazione degli art. 192 cod. proc: pen. e 62- bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e non esprimono una specifica critica contro la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 640 e 62-bis cod. pen. e per la Chami la violazione degli art. 192 cod. proc: pen. e 62- bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e non esprimono una specifica critica contro la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHAMI GHITA nato il 11/08/1977 DELLA GHERARDESCA KRISTIAN nato a ROMA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Della Gherardesca Kristian e Chami Ghita; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano per il Della Gherardesca il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 110, 640 e 62-bis cod. pen. e per la Chami la violazione degli art. 192 cod. proc: pen. e 62- bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e non esprimono una specifica critica contro la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere Estensore S ndra(13. ecclor l Il Presidente Lucia ImOeriali DFF 27 tIOV 2023 Il Fut- CORTE DI CASSAZIONET P P. CENTRALE -e e 9.0;L. 3 Jhì IL FUNZIOI Aj: p DIZIARIO Ales 710 .‘ CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE k,, , .., Q, - Y, :n_)--, i\ -' i K i-. ,,- 9 \k ... \'. ' -',-:,ej,- - i T 9 . _ - l r; r - '! '. • ]) (915., eib_ t t,„ \i\ / i , i k b ..:-: ._, ,),. ,(.) \, , i A ', ..5, ,, ,r, JJ'I • ,,,,, ,) 71 , à cy,L" A , N, ,,, (-..., \ ) 'Xk.,u., U-- •n;\ :(, n ., Jos.k, e-A e so, ì ,. V ,, Tu. ,‘, ),.9. ,)• T . ,_, ,...