Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47293/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CECERO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/01/1993 RUSSO GENNARO nato a NAPOLI il 17/09/1990 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 novembre 2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli del 16 marzo 2017, che aveva condannato Salvatore Cerero e Gennaro Russo alle pene di giustizia in relazione al reato di c•l agii art. 110 cod. pen. e 291 bis del d.P.R. 43/1973, accertato in Napoli 1'8 aprile 2014; rilevato che il ricorso di Cecero è inammissibile, non solo perché non adeguatamente specifico, ma prima ancora/ e preliminarmente, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen.„ nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; osservato che anche il ricorso di Russo è inammissibile, perché palesemente generico, dolendosi la cifesa del mancato proscioglimento dell'imputato, senza alcun confronto con le pertinenti considerazioni in punto di responsabilità della sentenza impugnata (pag. 3-4);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di provvedere al pagamento delle spese dei procedimento nonché al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di rappresentanza dell'avvocato difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza valida difetto di legittimazione dell'azionista carenza di legittimazione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
103 del 2017, che ha modificato l'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CECERO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/01/1993 RUSSO GENNARO nato a NAPOLI il 17/09/1990 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 novembre 2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli del 16 marzo 2017, che aveva condannato Salvatore Cerero e Gennaro Russo alle pene di giustizia in relazione al reato di c•l agii art. 110 cod. pen. e 291 bis del d.P.R. 43/1973, accertato in Napoli 1'8 aprile 2014; rilevato che il ricorso di Cecero è inammissibile, non solo perché non adeguatamente specifico, ma prima ancora/ e preliminarmente, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen.„ nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; osservato che anche il ricorso di Russo è inammissibile, perché palesemente generico, dolendosi la cifesa del mancato proscioglimento dell'imputato, senza alcun confronto con le pertinenti considerazioni in punto di responsabilità della sentenza impugnata (pag. 3-4);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di provvedere al pagamento delle spese dei procedimento nonché al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dich.ara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 settembre 2023 Il re stenso re Il Pr