Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court adequately motivated appeal without contradictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the Court of Appeal adequately motivated the decision on all appeal grounds without contradictions. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding the permanent nature of tax document concealment, but the court found no merit in requesting a new factual assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated and the appellant merely reiterates appeal arguments without presenting new grounds for a re-evaluation of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORI STEFANO nato a FIRENZE il 28/01/1956 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Pecori Stefano è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva su tutti i motivi di appello senza contraddizioni o manifeste illogicità. Il ricorso in cassazione non si confronta con le motivazioni e reitera i motivi di appello chiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto. Il reato di occultamento di documentazione fiscale, del resto, risulta permanente e quindi nessuna prescrizione poteva sussistere. Per l'occultamento della documentazione la Corte di appello evidenzia il rinvenimento da parte della P.G. (Guardia di Finanza) di solo una parte della documentazione, alcune fatture rinvenute presso terzi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i