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Ordinanza — n. 47282/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47282/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti da Renda Bruno e Renda Antonio risultano inammissibili in quanto sono generici e articolati in fatto; inoltre, l'Avvocato Natale Pietrafitta non risulta iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come gli imputati detenevano i cani in condizioni non idonee cagionandone sofferenze. I cani erano in assoluto stato di precarietà igienica, legati con catene corte senza possibilità di movimento. Adeguatamente motiva la sentenza sulla configurabilità del reato. I ricorsi, articolati in fatto, richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come gli imputati detenevano i cani in condizioni non idonee cagionandone sofferenze. I cani erano in assoluto stato di precarietà igienica, legati con catene corte senza possibilità di movimento. Adeguatamente motiva la sentenza sulla configurabilità del reato. I ricorsi, articolati in fatto, richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico interesse degno di protezione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENDA BRUNO nato a ERICE il 09/11/1990 RENDA ANTONIO nato a ERICE il 05/09/1996 avverso l'ordinanza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Renda Bruno e Renda Antonio risultano inammissibili in quanto sono generici e articolati in fatto; inoltre, l'Avvocato Natale Pietrafitta non risulta iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come gli imputati detenevano i cani in condizioni non idonee cagionandone sofferenze. I cani erano in assoluto stato di precarietà igienica, legati con catene corte senza possibilità di movimento. Adeguatamente motiva la sentenza sulla configurabilità del reato. I ricorsi, articolati in fatto, richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis