Ordinanza — n. 47278/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Cucco Irene avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Massimiliano Fiasconaro, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47278/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Cucco Irene avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Massimiliano Fiasconaro, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCO IRENE nati a CEFALU il 15/12/1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE(.dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Cucco Irene avverso la sentenza in epigrafe indicata.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Massimiliano Fiasconaro, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8/09