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Ordinanza — n. 47278/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47278/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Cucco Irene avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Massimiliano Fiasconaro, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47278/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Cucco Irene avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Massimiliano Fiasconaro, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione motivi di cassazione capacità di stare in giudizio cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCO IRENE nati a CEFALU il 15/12/1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE(.dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Cucco Irene avverso la sentenza in epigrafe indicata.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Massimiliano Fiasconaro, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8/09