Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness and generic repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by El Ashmawy Mohamed E. N. inadmissible for manifest unfoundedness and generic nature. The appellant sought a re-evaluation of facts regarding his role as a formal administrator who used invoices for non-existent property purchases, but the lower court already established his intent and the objective elements of the crime. The court rejected the request because the appeal merely repeated appellate arguments without engaging with the detailed reasoning of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, merely repeating lower court arguments without confronting the specific reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASHMAWY MOHAMED ABOU EL NASR nato il 19/01/1966 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da El Ashmawy Mohamed E. N. è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti per ingenti importi (acquisto di due immobili); il ricorrente, del resto, non contesta l'elemento oggettivo del reato (l'inesistenza delle operazioni di compravendita degli immobili).
Egli nella qualità sottoscriveva le dichiarazioni fiscali con la registrazione dei crediti risultanti dalle fatture per operazioni inesistenti (vedi Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 - 01). Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de