Ordinanza — n. 47274/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO NINONE SILVIO nato a PATTI il 15/04/1967 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 10 febbraio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Patti dell'8 novembre 2021, con la quale Agostino Ninone Silvio era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47274/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 171 ter comma 1 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO NINONE SILVIO nato a PATTI il 15/04/1967 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 10 febbraio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Patti dell'8 novembre 2021, con la quale Agostino Ninone Silvio era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett.
d) della legge n. 633 del 1941 accertato in Sant'Agata di Militello il 31 luglio 2018; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto alla conferma del giudizio di colpevolezza, .è inammissibile perché generico, limitandosi la difesa a prospettare una differente valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, a fronte dell'adeguata disamina operata dalla Corte di appello che. nel richiamare la deposizione del mar. Giuseppe Minuta, ha rimarcato la circostanza che :
CD contraffatti erano esposti per la vendita sulla bancarella gestita dal ricorrente. ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione sia delle circostanze attenuati generiche che della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, non confrontandosi la doglianza difensiva con le argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 3-4), nella quale, in maniera tutt'altro che illogica, sono state richiamate in senso ostativo le risultanze del "cospicuo certificato del casellario"; considerato pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.