Italian Court dismisses plea bargain appeal as it falls outside statutory grounds for challenging sentencing agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it did not meet the specific statutory exceptions for challenging such agreements. The appellant argued for the illegality of the sentence and defects in reasoning, but the court found no error since the reduction applied was a general reduction up to one-third rather than a specific one-third reduction. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as lack of voluntary consent, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or sentence illegality; appeals failing to fit these categories are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/03/1993 avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO'dato avviso alle_parti udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Salvatore Ricciardi, tramite il suo difensore di fiducia, deduce l'illegalità della pena e il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 340.000 di multa), emessa il 7 marzo 2023 dal G.U.P. del Tribunale di AveIno„ in relazione al reato di cui agli art. 291 bis comma 1 e 291 ter del d.P.R. 43/1973, fatto accertato in data 10 agosto 2022 in Serino.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente i'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti ai'espressione Jena volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, dovendosi evidenziare che, rispetto al computo della pena operate dalle parti e recepito dal giudice, non si configura alcuna criticità, posto che, sia per le attehuanti generiche, sia per il patteggiamento, la riduzione è "fino a un terzo' e non di un terzo, per cui la dogliariza difensiva è manifestamente infondata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'ad. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento cella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 settembre 2023 IlC n igHa.re estensore Il Presidente