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Ordinanza — n. 47267/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47267/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA PASQUALE nato a BRINDISI il 21/12/1951 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle arti.'d udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata mougnata, tramite atto di appello, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 ottobre 2021, con cui Pasquale Sgura è stato condannato, con il beneficio della non menzione, alla pena di euro 6.00C di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256 comma 1 le t.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 256 comma 1 le t.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena pena pecuniaria sospesa pena con condizionale parziale permesso di promuovere un procedimento penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA PASQUALE nato a BRINDISI il 21/12/1951 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle arti.'d udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata mougnata, tramite atto di appello, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 ottobre 2021, con cui Pasquale Sgura è stato condannato, con il beneficio della non menzione, alla pena di euro 6.00C di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256 comma 1 le t.

a) del d. Igs_ n. 152 dei 2006, accertato in Brindisi almeno fino all'8 agosto 2019; rilevato che l'appeilo è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che con la sentenza di condanna del Tribunale è stata inflitta all'imputato la sola pena pecuniaria; preso atto che il difensore di Sgura non è iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cessazione, per cui l'odierna impugnazione già sotto profilo è inammissibile; osservato altresì dna un ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisabile nel fatto che la difesa si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che, come risulta dalla sentenza gravata, non fu richiesta in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pacamento delle spese dei procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così c:eciso in Roma, settembre 2023 Il ste'rìsore Il Presidente dtL 42,e1\ abio Zdca Aldo Ac to