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Ordinanza — n. 47265/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47265/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Luigi Scapolatiello risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un vizio della motivazione sulla responsabilità (ma non specifica dove e perché) nonché richiede le circostanze attenuanti generiche prevalenti e la causa di non punibilità per particolare tenuità, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo equivalenti in considerazione dei precedenti dell'imputato e della gravità dei fatti.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per il 131 bis cod. pen. la sentenza adeguatamente motiva rilevando come il fatto deve ritenersi grave nonché abituale la sua condotta nell'illecito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame dell'entità pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAPOLATIELLO LUGI nato a NAPOLI il 06/03/1945 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Luigi Scapolatiello risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un vizio della motivazione sulla responsabilità (ma non specifica dove e perché) nonché richiede le circostanze attenuanti generiche prevalenti e la causa di non punibilità per particolare tenuità, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo equivalenti in considerazione dei precedenti dell'imputato e della gravità dei fatti.

3. Per il 131 bis cod. pen. la sentenza adeguatamente motiva rilevando come il fatto deve ritenersi grave nonché abituale la sua condotta nell'illecito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de