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Ordinanza — n. 47264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Sonia De Rosa risulta inammissibile, articolato in fatto richiede una rivalutazione non consentita. Relativamente alla responsabilità la Corte di appello adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rilevando come la ricorrente quale dipendente di uno studio di consulenza fiscale era qualificata e assunta la veste di rappresentate legale avrebbe dovuto controllare la regolarità delle fatture prima di utilizzarle nella contabilità, inoltre la sentenza analizza tutto il complesso rapporto tra le società interessate. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Relativamente alla responsabilità la Corte di appello adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rilevando come la ricorrente quale dipendente di uno studio di consulenza fiscale era qualificata e assunta la veste di rappresentate legale avrebbe dovuto controllare la regolarità delle fatture prima di utilizzarle nella contabilità, inoltre la sentenza analizza tutto il complesso rapporto tra le società interessate. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale assistenza amministrativa fiscale ripetibili dell'avvocato responsabilità del revisore assoggettamento all'imposta rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SONIA nato il 24/07/1969 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Sonia De Rosa risulta inammissibile, articolato in fatto richiede una rivalutazione non consentita.

2. Relativamente alla responsabilità la Corte di appello adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rilevando come la ricorrente quale dipendente di uno studio di consulenza fiscale era qualificata e assunta la veste di rappresentate legale avrebbe dovuto controllare la regolarità delle fatture prima di utilizzarle nella contabilità, inoltre la sentenza analizza tutto il complesso rapporto tra le società interessate. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i