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Ordinanza — n. 47263/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47263/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47263/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Bonetto Eugenio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità. Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la scelta imprenditoriale di pagare le retribuzioni ai dipendenti ("Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare" (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 - dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 27118901).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello evidenzia la presenza di testimonianze che avevano evidenziato il pagamento degli stipendi seppure in ritardo; del resto, lo stesso imputato dichiarava di aver pagato le retribuzioni quale scelta imprenditoriale e da questo il giudice di primo grado rileva la sussistenza del dolo. Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati omissione del contribuente retribuzione non pagata incasso dei contributi di mantenimento esenzione dal pagamento dei contributi caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONETTO EUGENIO nato a TORINO il 09/01/1950 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Bonetto Eugenio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità. Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la scelta imprenditoriale di pagare le retribuzioni ai dipendenti ("Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare" (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 - dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 27118901).

La Corte di appello evidenzia la presenza di testimonianze che avevano evidenziato il pagamento degli stipendi seppure in ritardo; del resto, lo stesso imputato dichiarava di aver pagato le retribuzioni quale scelta imprenditoriale e da questo il giudice di primo grado rileva la sussistenza del dolo. Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C