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Ordinanza — n. 47262/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47262/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47262/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Bafunno Pasquale risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alla falsità commessa dallo studio del ricorrente che gestiva la contabilità dei due contribuenti; la decisione analizza la prospettazione dell'imputato di un intervento di un dipendente che avrebbe agito all'oscuro del titolare ricorrente e con accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, esclude una tale ricostruzione del fatto; peraltro, in assenza di denuncia del ricorrente di un simile abuso di un dipendente collaboratore. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti omissione della contabilità falsa dichiarazione della parte irregolarità finanziarie errore contabile false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFUNNO PASQUALE nato a MELFI il 03/04/1959 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Bafunno Pasquale risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alla falsità commessa dallo studio del ricorrente che gestiva la contabilità dei due contribuenti; la decisione analizza la prospettazione dell'imputato di un intervento di un dipendente che avrebbe agito all'oscuro del titolare ricorrente e con accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, esclude una tale ricostruzione del fatto; peraltro, in assenza di denuncia del ricorrente di un simile abuso di un dipendente collaboratore. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso