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Ordinanza — n. 47256/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal standing and improper signature by non-lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally signed the petition without a qualified defense attorney. The court held that under the amended Criminal Procedure Code, cassation appeals must be signed by lawyers registered in the special register to ensure legal standing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals against any type of decision must be signed by defense attorneys registered in the special register of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal standing requirement special register of lawyers personal signature invalidity procedural costs and fines modificazione delle conclusioni diritto a un difensore esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Rossi Claudio) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, No. 103
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Rossi Claudio) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI CLAUDIO nato a ROMA il 04/01/1949 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; l, udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Rossi Claudio) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8