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Ordinanza — n. 47254/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47254/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Baroni Roberto (come integrato dalla memoria) risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alle prove testimoniali e alle foto dei luoghi (dove erano depositati rifiuti di vario genere). Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alle prove testimoniali e alle foto dei luoghi (dove erano depositati rifiuti di vario genere). Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

Parole chiave

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prove inattendibili mancata prova di parzialità motivi probatori irresponsabilità rifiuti non recuperabili difetto di motivazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONI ROBERTO nato a TORRIANA il 21/11/1953 avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Baroni Roberto (come integrato dalla memoria) risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alle prove testimoniali e alle foto dei luoghi (dove erano depositati rifiuti di vario genere). Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8