Ordinanza — n. 47238/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Martinuzzi Maurizio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, anche quale socio unico della società - già dal settembre 2012 -. Egli nella qualità conosceva tutta le vicende della società, non emergono elementi contrari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47238/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, anche quale socio unico della società - già dal settembre 2012 -. Egli nella qualità conosceva tutta le vicende della società, non emergono elementi contrari.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINUZZI MAURIZIO nato a MANIAGO il 13/03/1955 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Martinuzzi Maurizio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, anche quale socio unico della società - già dal settembre 2012 -. Egli nella qualità conosceva tutta le vicende della società, non emergono elementi contrari.
Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Anche per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso) la decisione risull:a ampiamente motivata, rilevando Ok natura sistematica delle operazioni criminose e i precedenti penali del ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d